Trasparenza Rifiuti

Trasparenza Rifiuti - Arera t.i.t.r. 444/2019

La trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti - delibera ARERA 444/2019/R/Rf TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA n. 444/2019/R/rif DEL 31/10/2019

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni. ARERA ha visto attribuirsi funzioni importanti in materia di definizione dei livelli di qualità dei servizi, di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario, di approvazione delle tariffe. La deliberazione ARERA n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 e il Testo integrato in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti (TITR) definiscono i nuovi obblighi di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (RT raccolta e trasporto e LS lavaggio e spazzamento strade). La deliberazione sopra citata definisce gli elementi informativi minimi che i gestori del servizio e i Comuni, ciascuno per la parte di propria competenza, devono garantire all’utenza del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, attraverso i propri siti internet ed i documenti di riscossione. Secondo la nota di chiarimento sulla Deliberazione ARERA n. 444, aggiornata ai contenuti della Delibera dell'Autorità 59/2020/R/com del 12 marzo scorso, in conseguenza dell’emergenza da COVID -19, ha differito l'obbligo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza al 1° luglio 2020, per i gestori e i Comuni con una dimensione demografica maggiore di 5.000 abitanti.

Introduzione Normativa

GESTIONE RIFIUTI: NUOVE REGOLE
 
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.
 
Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
 
Con la deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 e l’Allegato al Testo integrato in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti (TITR), l’ARERA ha individuato “gli elementi informativi minimi, che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023”. Con tale deliberazione l’Autorità, di fatto, ha concretamente avviato la definizione di elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti.
 
Secondo la nota di chiarimento sulla Deliberazione ARERA n. 444, aggiornata ai contenuti della Deliberazione dell'Autorità nr. 59/2020/R/com del 12 marzo 2020, in conseguenza dell’emergenza da COVID -19, ha differito l'obbligo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza al 1° luglio 2020, per i gestori e i Comuni con una dimensione demografica maggiore di 5.000 abitanti.
 
FONTI NORMATIVE
 
Sito istituzionale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):
www.arera.it
 
  • Deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
        https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19.pdf
 
  • MTR – Nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021
        https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf
 
  • Deliberazione  ARERA nr. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 e il Testo Integrato in Tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani
        https://www.arera.it/allegati/docs/19/444-19.pdf
        https://www.arera.it/allegati/docs/19/444-19all.pdf
 
  • Deliberazione ARERA nr. 59/2020/R/com del 12/03/2020 – Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza COVID-19
        https://www.arera.it/allegati/docs/20/059-20.pdf
  
  • Deliberazione ARERA nr. 102/2020 del 26/03/2020 -  Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19
         https://www.arera.it/allegati/docs/20/102-20.pdf
 
  • Deliberazione ARERA nr. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 – Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19
        https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf
 
  • Documento per la Consultazione nr. 189/2020/R/rif del 26/05/2020 - Orientamento per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
        https://www.arera.it/allegati/docs/20/189-20.pdf
 
  • Deliberazione ARERA nr. 238/2020/R/rif del 23/06/2020 - Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
        https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf

Che cosa è la TARI?

GUIDA ALLA TASSA SULLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
 
Quando si parla di TARI, la disciplina da cui partire è l’art. 1 c. 641 della L. 147/2013 che stabilisce quanto segue
  1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Cos’è
 
La TARI (acronimo di TAssa sui RIfiuti) è la tassa che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 
Chi paga
  • Il proprietario residente in un determinato immobile;
  • l’inquilino residente nell’immobile con un contratto di affitto non temporaneo di
    durata superiore ai 6 mesi all’interno dello stesso anno solare;
  • il soggetto che garantisce i servizi nelle aree commerciali e nei locali in
    multiproprietà.
La presenza di arredamento oppure l'attivazione di almeno un’utenza ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è rilevabile dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.
 
Chi non paga

Gli occupanti o detentori dei seguenti locali e aree:
  • aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva;
  • solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi
  • locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  • superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri.
  • aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  • locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 42, comma 2, del presente regolamento;
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  • aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  • aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
  • aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  • aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  • aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  • zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
  • aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
 
Entro quando si paga
 
L'Amministrazione Comunale nella deliberazione che ha approvato il regolamento comunale IUC, componente Tari, ha stabilito che il pagamento del tributo, per l’anno di riferimento, deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno – settembre e dicembre. Per l'anno 2020 i vari DPCM emessi dal Governo per fronteggiare l'allerta sanitaria da COVID-19 hanno concesso la possibilità ai Comuni di differire e ritardare la prima rata e le successive. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08/06/2020 ha stabilito il pagamento in n. 2 (due) rate, anziché tre, con le seguenti scadenze:
  • 16 settembre (acconto);
  • 16 dicembre (saldo)
Come si calcola
 
La TARI si calcola in base: alla superficie calpestabile dell’immobile occupato, alla destinazione d’uso, alla tipologia dell’immobile e al numero di componenti del nucleo familiare. In base a questi fattori si applica, poi, la tariffa comunale corretta. Esistono diversi metodi per il calcolo della tassa sui rifiuti, ma il calcolo più usato è il cosiddetto metodo normalizzato, che divide la quota della Tassa in una fissa e una variabile. L'importo ottenuto è soggetto all'addizionale provinciale del 5 per cento. Fino al 31/12/2019 il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99 regolava la modalità di calcolo delle tariffe TARI.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA  funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza..
L’Autorità, con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”, introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99.
La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.
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